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GPSR cos'è? Spiegazione pratica per chi vende online

Cos'è il GPSR, il Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti: a chi si applica, cosa cambia per i venditori online dal 13 dicembre 2024 e quali obblighi documentali deve rispettare.

EUProof9 min di lettura
Tavolo di lavoro di un piccolo venditore con scatole di cartone imballate, un'etichetta di spedizione e un portatile aperto

Se vende prodotti fisici a consumatori in qualsiasi Paese dell'Unione europea, le regole sono cambiate. La norma che le ha cambiate ha un nome preciso: Regolamento (UE) 2023/988, noto come Regolamento generale sulla sicurezza dei prodotti, o GPSR. Questa pagina è la versione in parole semplici: cos'è, a chi si applica e cosa deve fare in pratica.

Per il quadro completo, articolo per articolo, parta dalla guida di riferimento sul Regolamento (UE) 2023/988. Qui spieghiamo le basi.

GPSR cos'è, in una frase

Il GPSR è la norma europea che impone un livello elevato di sicurezza a tutti i prodotti di consumo immessi sul mercato dell'UE. Come sintetizza uno studio legale, "mira a garantire un elevato livello di sicurezza per i prodotti immessi sul mercato dell'UE, proteggendo la salute e la sicurezza dei consumatori".

Al centro c'è un principio semplice. Ogni prodotto messo a disposizione sul mercato deve essere sicuro. Tutto il resto, gli obblighi documentali e di etichettatura, discende da lì.

Cosa sostituisce e perché conta

Il GPSR sostituisce la vecchia Direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti, in vigore dal 2001. Come ricorda la Commissione, "inaugura una nuova era di protezione dei consumatori".

La differenza tra direttiva e regolamento non è solo formale. Una direttiva fissa un obiettivo e lascia che ogni Stato membro scriva la propria legge nazionale per raggiungerlo. Il risultato erano 27 versioni leggermente diverse della stessa idea. Un regolamento, invece, si applica direttamente in tutti gli Stati membri, senza recepimento nazionale. Lo stesso testo vale a Milano, a Berlino e a Madrid.

C'è anche una ragione pratica. La vecchia direttiva era pensata per i negozi fisici. Il GPSR è scritto per come si compra oggi: online, oltre confine, spesso da un venditore che si trova in un altro continente.

Un consulente lo riassume così: il GPSR "introduce una serie di obblighi pratici e documentali che ogni operatore economico dovrà rispettare per immettere legalmente i prodotti nel mercato europeo". Cambia l'approccio, prima ancora che le singole regole. Come nota un tecnico del settore, l'obiettivo è "imporre agli operatori economici un approccio preventivo": non si reagisce all'incidente, lo si previene a monte con la valutazione dei rischi e la documentazione.

Per questo diversi giuristi parlano di "rivoluzione regolatoria in materia di sicurezza". L'espressione suona enfatica, ma coglie un punto: chi vendeva senza pensare alla sicurezza del prodotto ora ha obblighi precisi, scritti e controllabili.

Da quando si applica

In data 13 dicembre 2024 il Regolamento (UE) 2023/988 è diventato pienamente applicabile. Non c'è più alcun periodo transitorio e non esiste un'entrata in vigore graduale per i piccoli venditori. Se ha immesso un prodotto sul mercato dell'UE dopo quella data, il GPSR si applica.

Conta il momento dell'immissione sul mercato, non quello della fabbricazione. Un prodotto realizzato anni fa, ma venduto a un consumatore dell'UE dopo il 13 dicembre 2024, deve rispettare le regole nuove. Per questo non basta aver svuotato il magazzino: ogni nuova vendita è una nuova immissione sul mercato, con gli stessi obblighi.

A chi e a quali prodotti si applica

Qui sta l'errore più comune. Molti venditori extra-UE pensano che il GPSR riguardi solo categorie ad alto rischio come giocattoli ed elettronica. Non è così.

Come scrive Confindustria, "il GPSR si applica a tutti i prodotti destinati ai consumatori, immessi sul mercato unionale". È la rete di sicurezza per ogni prodotto di consumo non alimentare che non abbia già una propria normativa di settore dedicata. Dove esistono regole specifiche, quelle guidano. Tutto il resto ricade sotto il GPSR.

Quindi arredamento, accessori, abbigliamento, oggettistica e prodotti artigianali sono tutti nell'ambito. La regola raggiunge anche i prodotti usati, ricondizionati o riparati. E non c'è alcuna esenzione legata alla dimensione dell'azienda: il singolo artigiano e la grande marca rispettano gli stessi obblighi. Se vende, deve essere conforme.

Resta una zona di confine utile da chiarire: i prodotti puramente digitali. I file come PDF ed e-book restano in genere fuori dall'ambito del GPSR, perché la norma si concentra sui prodotti materiali. Il caso discusso è il software autonomo: se controlla un dispositivo fisico, allora il prodotto fisico deve essere conforme. La regola di fondo, quindi, segue l'oggetto materiale.

Vale la pena ricordare anche il rapporto con le normative di settore. Il GPSR non sostituisce le regole specifiche per i singoli prodotti: dove esiste una direttiva dedicata, per esempio quella sui giocattoli, quella legislazione guida, e il GPSR copre solo gli aspetti di sicurezza generale che la norma di settore lascia scoperti. Funziona come una rete sotto a tutto il resto.

I ruoli: chi è l'operatore economico responsabile

La domanda che ricorre di più tra i venditori italiani è questa, posta in un forum: "vendo piccoli attrezzi per il fai da te e non so se devo indicare per ogni prodotto una persona responsabile anche se sono io il fabbricante in Italia". È il nodo centrale, quindi vale la pena scioglierlo.

Il GPSR richiede che ogni prodotto abbia un operatore economico responsabile stabilito nell'UE. Chi sia, dipende dalla sua posizione:

  • Se è il fabbricante e ha sede in Italia (o in un altro Paese dell'UE), il ruolo di punto di contatto lo ricopre già Lei. Non deve nominare nessun altro.
  • Se vende prodotti fabbricati fuori dall'UE, deve designare una persona responsabile stabilita nell'UE, come previsto dall'Articolo 16. Può essere l'importatore, un rappresentante autorizzato o un altro soggetto con sede nell'Unione.

La persona responsabile è il punto di contatto per le autorità di vigilanza del mercato. EUProof non svolge questo ruolo per Lei: prepara i documenti, non fa da persona responsabile.

Per chi vende fuori dall'UE, il punto è trattato in dettaglio nella guida sull'attestazione di sicurezza GPSR. Non è sicuro se la norma la riguarda? Lo verifichi con lo strumento Am I affected.

Cosa deve fare in pratica

Tradotto in azioni concrete, il GPSR le chiede tre cose.

Prima, una valutazione dei rischi e la relativa documentazione tecnica. Ai sensi dell'Articolo 9, il fabbricante deve analizzare i rischi del prodotto e conservare il fascicolo. Quei documenti vanno tenuti a disposizione delle autorità per dieci anni, come stabilisce l'Articolo 9, paragrafo 7.

Seconda, la rintracciabilità e l'etichettatura. Sul prodotto o sul suo imballaggio devono comparire il numero di modello o di lotto e i dati identificativi, cioè nome e indirizzo del fabbricante e, se applicabile, della persona responsabile. Questo obbligo è nell'Articolo 9, paragrafi da 5 a 7.

Terza, le avvertenze di sicurezza e le informazioni nelle inserzioni. Come ricorda una community di venditori, "i venditori professionali che mettono in vendita oggetti nell'UE e in Irlanda del Nord devono includere informazioni sulla sicurezza". Anche se è un rivenditore che non modifica nulla, è comunque tenuto a verificare che questi dati esistano: "ai venditori compete anche l'eliminazione dei prodotti non conformi al GPSR".

Questo è il punto che molti rivenditori sottovalutano. Non vendere prodotti propri non vuol dire essere fuori dagli obblighi. Deve verificare che il fabbricante abbia svolto la valutazione dei rischi e fornito i dati corretti, e non può pubblicare un'inserzione priva di queste informazioni. Se il fornitore non glieli dà, il problema diventa suo nel momento in cui mette il prodotto in vendita.

Una nota sui marketplace. Se vende su Amazon, eBay o Etsy, le piattaforme chiedono questi dati direttamente nei campi della scheda prodotto e possono bloccare le inserzioni incomplete. L'obbligo legale nasce dal GPSR; il marketplace si limita a farlo rispettare prima della pubblicazione.

Un'ultima precisazione sui documenti. Una dichiarazione di conformità formale è obbligatoria solo per i prodotti coperti da una legislazione di armonizzazione, cioè quelli con marcatura CE. Per i beni che ricadono solo sotto il GPSR, l'autodichiarazione è spesso richiesta dai marketplace, ma non è di per sé un obbligo di legge.

Tre confusioni che fanno perdere tempo

Alcuni equivoci tornano in continuazione nelle discussioni tra venditori. Vale la pena toglierli di mezzo subito.

La prima riguarda la persona responsabile e il fornitore di logistica. Un operatore di fulfilment, cioè chi stocca e spedisce per conto suo, diventa persona responsabile solo come ultima istanza: quando non esiste alcun fabbricante, importatore o rappresentante autorizzato stabilito nell'UE. Non è la scelta di partenza, è il tappabuchi quando manca tutto il resto.

La seconda riguarda l'idea di "essere già a posto" perché si è registrato un indirizzo. La rintracciabilità non è solo un nome e un recapito: comprende anche il numero di modello o di lotto sul prodotto o sull'imballaggio, ed è regolata dall'Articolo 9, paragrafi da 5 a 7, non dall'Articolo 16. Confondere i due articoli porta a etichette incomplete.

La terza riguarda la dimensione dell'azienda. Non esiste alcuna soglia minima: chi vende dieci articoli all'anno e chi ne vende diecimila ha gli stessi obblighi documentali. La norma non guarda al fatturato, guarda al prodotto.

Cosa rischia se non è conforme

Le conseguenze non sono teoriche. Le autorità di vigilanza del mercato possono ordinare il ritiro dei prodotti non conformi, e i marketplace bloccano o rimuovono le inserzioni che non riportano i dati richiesti. Per un venditore online, l'inserzione bloccata è spesso la prima conseguenza concreta: il prodotto smette semplicemente di vendere.

Tenere ordinata la documentazione, quindi, non è solo un adempimento. È ciò che le permette di rispondere in giornata se un'autorità chiede il fascicolo o se una piattaforma le contesta una scheda incompleta.

I prossimi passi

Il modo più rapido per capire cosa la riguarda è partire dagli obblighi del suo caso. Legga il riassunto del Regolamento (UE) 2023/988 per la versione completa, poi prepari i documenti dai nostri modelli o generi il fascicolo in pochi minuti dalla pagina prezzi.

Questo articolo è una guida generale, non una consulenza legale. Verifichi i Suoi obblighi con un professionista qualificato o la Sua persona responsabile.

Domande frequenti

In parole semplici, cosa devo fare in pratica come venditore?
Deve inserire nelle sue inserzioni il nome, l'indirizzo e l'email del fabbricante e della persona responsabile (quest'ultima quando il fabbricante non è stabilito nell'UE). Inoltre deve aggiungere le avvertenze di sicurezza e i dati di rintracciabilità, come il numero di modello o di lotto.
Se sono un rivenditore che non modifica i prodotti, quali sono i miei obblighi?
È comunque responsabile. Deve verificare che il fabbricante abbia già svolto la valutazione dei rischi e fornito i dati corretti. Non può vendere un prodotto privo di queste informazioni e deve collaborare alla rimozione dei prodotti non conformi.
Il GPSR si applica ai prodotti digitali, come software o e-book?
In genere no: i file puramente digitali come PDF ed e-book restano fuori dall'ambito. Se però un software autonomo controlla un dispositivo fisico, il prodotto fisico deve essere conforme. La regola riguarda i prodotti materiali destinati ai consumatori.
Qual è la differenza tra fabbricante e persona responsabile?
Il fabbricante produce il prodotto o lo fa produrre con il proprio marchio. La persona responsabile è un operatore economico stabilito nell'UE che funge da punto di contatto per le autorità di vigilanza del mercato quando il fabbricante è extra-UE.
Il GPSR sostituisce le normative specifiche per singoli prodotti, come i giocattoli?
No, le integra. Dove esiste una normativa di settore (per esempio quella sui giocattoli), il GPSR funge da rete di sicurezza per gli aspetti di sicurezza generale non coperti da quella legislazione specifica.

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