GPSR su eBay: cosa fare per i venditori italiani (2026)
Cosa deve contenere ogni tua inserzione eBay dopo il Regolamento (UE) 2023/988: dati del fabbricante, persona responsabile, avvertenze di sicurezza in italiano e la documentazione che resta dietro le quinte. Concreto, senza giri di parole.

Vendi su eBay e non riesci a capire se il GPSR ti riguarda. La risposta breve è sì, quasi sempre. Se metti in vendita prodotti per consumatori come venditore professionale, e li spedisci nell'Unione europea, il Regolamento (UE) 2023/988 ti riguarda. La domanda vera, quella che gira in tutti i forum, è un'altra: cosa devo fare, in concreto, sulle mie inserzioni. Questo articolo risponde a quella domanda.
Il Regolamento (UE) 2023/988, il Regolamento generale sulla sicurezza dei prodotti, si applica dal 13 dicembre 2024 e ha sostituito la vecchia Direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti. Non è un ritocco di forma. Come è stato scritto, "il GPSR non è un aggiornamento marginale. Impone verifiche che non possono essere ignorate dai venditori online". Per te significa che ogni inserzione di un prodotto soggetto al Regolamento deve riportare certe informazioni, e che dietro l'inserzione devono esistere certi documenti.
Il GPSR ti riguarda, anche se produci tu in Italia
La confusione più comune tra i venditori eBay italiani nasce da un dubbio legittimo. Un venditore lo ha messo così: "Vendo piccoli attrezzi per il fai da te e non so se devo indicare per ogni prodotto una 'persona responsabile' anche se sono io il fabbricante in Italia". È una buona domanda, e merita una risposta precisa.
Se sei il fabbricante e la tua attività è stabilita in Italia, sei già un operatore economico stabilito nell'Unione. In questo caso non devi nominare una persona responsabile separata: il ruolo lo copri tu, perché i tuoi dati di contatto e il tuo indirizzo nell'Unione sono già disponibili. La figura della persona responsabile separata serve in un caso preciso, quello descritto dall'Articolo 16. Come spiega una fonte di settore, "il regolamento richiede che i marchi extra-UE nominino una persona responsabile con sede nell'UE". Se il prodotto arriva da un fabbricante fuori dall'Unione e non c'è un importatore o un rappresentante autorizzato stabilito nell'UE, allora qualcuno con sede nell'Unione deve assumere quel ruolo. Se invece produci tu in Italia, quel qualcuno sei già tu.
La regola generale, ripetuta in più punti, è semplice: "Devi assicurarti che ogni prodotto abbia un operatore economico responsabile nella UE". Per i prodotti che fabbrichi qui, l'operatore responsabile sei tu. Per i prodotti che importi o rivendi da fornitori extra-UE, devi verificare che esista una persona responsabile a monte e riportarne i dati. Una nota sulla nostra posizione: EUProof genera i tuoi documenti GPSR, ma non svolge il servizio di persona responsabile. Quella figura va individuata da te.
Per il quadro completo del Regolamento, da chi è coinvolto a quali prodotti rientrano, parte dalla nostra guida al Regolamento (UE) 2023/988. Se hai ancora il dubbio di fondo, l'articolo GPSR cos'è lo affronta dall'inizio.
Nessuna esenzione per chi è piccolo o artigiano
Va detto subito, perché toglie di mezzo il malinteso più diffuso. Il Regolamento non prevede alcuna esenzione per le piccole imprese, per chi vende poco o per i prodotti artigianali. Se vendi giocattoli fatti a mano, candele, gioielli o capi cuciti da te, gli obblighi valgono come per chiunque altro. La dimensione dell'attività non cambia il quadro.
Allo stesso modo, non conta il canale. Che tu venda su eBay, su un altro marketplace o sul tuo sito, il Regolamento si applica al prodotto immesso sul mercato dell'Unione, non alla vetrina che usi. eBay aggiunge sopra le proprie regole contrattuali, ma il fondamento giuridico è lo stesso ovunque tu venda.
Cosa deve contenere ogni inserzione
Qui sta il cuore pratico. eBay lo riassume in una riga: "I venditori professionali che mettono in vendita oggetti nell'UE e in Irlanda del Nord devono includere informazioni sulla sicurezza". Tradotto in campi concreti, ogni inserzione di un prodotto soggetto al Regolamento deve riportare quattro blocchi di informazioni.
Dati del fabbricante. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fabbricante, l'indirizzo postale e un recapito elettronico, cioè una mail o un link a un modulo di contatto. È l'informazione che manca più spesso, perché molti pensano che basti indicarla una volta nel profilo venditore. Non basta: va nell'inserzione.
Dati della persona responsabile, quando serve. Se il prodotto proviene da un fabbricante stabilito fuori dall'Unione, l'inserzione deve riportare anche nome, indirizzo postale e recapito elettronico della persona responsabile stabilita nell'UE. È l'obbligo dell'Articolo 16. Senza una persona responsabile indicata, quel prodotto non può essere immesso sul mercato. Se invece il fabbricante sei tu in Italia, questo blocco si risolve con i tuoi stessi dati.
Identificazione del prodotto. Un elemento che permetta di riconoscere il prodotto in modo univoco: il tipo, il numero di lotto o di serie, un codice articolo. Quando è utile, anche un'immagine. Serve perché, in caso di problema o di richiamo, il prodotto deve essere rintracciabile.
Avvertenze di sicurezza. Tutte le avvertenze e le informazioni di sicurezza specifiche del prodotto, quando esistono, devono comparire in modo chiaro e ben visibile nell'inserzione. E devono essere in italiano. Su questo punto la regola è netta da tempo: le informazioni di sicurezza per il mercato italiano vanno fornite nella lingua nazionale. Se acquisti merce con avvertenze in un'altra lingua e la rivendi, la traduzione delle parti rilevanti per la sicurezza è una tua responsabilità.
Un dettaglio che genera molte domande nei forum: le recensioni e il feedback degli acquirenti non c'entrano nulla con tutto questo. Non sostituiscono né integrano le informazioni di sicurezza obbligatorie. Quelle le inserisci tu, nei campi giusti.
Dove vanno scritte e in che lingua
L'errore tipico è nascondere le informazioni dietro un download. Le avvertenze e i dati obbligatori devono essere visibili nell'inserzione, prima dell'acquisto. Un PDF allegato, un QR code o un link generico a una pagina con tutte le avvertenze del catalogo non bastano. L'acquirente deve trovare l'informazione del singolo prodotto senza dover scaricare o cliccare altrove.
eBay mette a disposizione campi dedicati per i dati del fabbricante e della persona responsabile. Compilali. Le avvertenze che non trovano un campo apposito vanno nella descrizione, in chiaro e in italiano. La forma testuale è anche la più sicura: un'avvertenza inserita solo come immagine può non essere considerata presente nel senso del Regolamento, e comunque non viene letta dai software di assistenza per chi ha disabilità visive.
L'etichetta sul prodotto: la domanda dei vestiti
Chi vende abbigliamento si chiede spesso cosa vada cucito sul capo. La domanda è giusta, perché qui si confondono due obblighi diversi.
Le informazioni che metti nell'inserzione riguardano l'annuncio online. Le informazioni di tracciabilità, invece, riguardano il prodotto fisico. L'Articolo 9, ai paragrafi 5, 6 e 7, chiede che sul prodotto siano indicati in modo permanente il numero di tipo, lotto o serie e i dati del fabbricante e, dove serve, della persona responsabile. C'è un ordine di priorità: prima sul prodotto stesso, e questo è il caso normale; poi, solo se non è possibile, sull'imballaggio o su un documento allegato. Per un capo di abbigliamento questo si traduce di norma in un'etichetta cucita o in un cartellino stabile.
Vale la pena ricordare un punto che spesso viene attribuito alla figura della persona responsabile ma sta altrove: questi obblighi di etichettatura e tracciabilità derivano dall'Articolo 9, non dall'Articolo 16. L'Articolo 16 riguarda la nomina dell'operatore con sede nell'Unione; l'Articolo 9 riguarda cosa scrivere sul prodotto e quanto a lungo conservare i documenti.
Per gli aspetti specifici di abbigliamento, calzature e accessori, abbiamo una guida dedicata: GPSR abbigliamento e moda.
La parte che non si vede: documentazione e valutazione dei rischi
Quello che l'acquirente legge è solo metà del lavoro. L'altra metà sta nei tuoi documenti, e nessuno te la chiede al momento della vendita, ma deve esistere.
Come operatore economico che immette un prodotto sul mercato, devi poter dimostrare che il prodotto è sicuro. Questo si fa con una valutazione dei rischi e una documentazione tecnica ai sensi dell'Articolo 9. Individui i pericoli che il prodotto può comportare per chi lo usa, li valuti e annoti come li hai ridotti. La documentazione tecnica va conservata per dieci anni, come previsto dall'Articolo 9, paragrafo 7, e va mostrata alle autorità di vigilanza del mercato quando la richiedono.
Una precisazione che evita spese inutili. La dichiarazione di conformità formale è obbligatoria per legge solo per i prodotti coperti da una legislazione di armonizzazione, quelli che portano la marcatura CE. Per i beni che ricadono solo nel GPSR, una dichiarazione formale non è prevista dalla legge. Se un marketplace te ne chiede comunque una, si tratta di un'autodichiarazione richiesta dalla piattaforma, non di un obbligo normativo. Su questo punto vale la pena leggere l'articolo dedicato all'attestazione di sicurezza GPSR.
Un'ultima nota sull'ambito. I file puramente digitali, come un PDF o un ebook, in genere restano fuori dal Regolamento; il caso discusso riguarda il software autonomo. Se vendi prodotti fisici, comunque, la regola di sopra vale per intero.
Cosa succede se non lo fai
eBay applica le sue regole in modo automatico. Se i campi obbligatori restano vuoti, l'inserzione può essere resa invisibile o rimossa finché non li completi. Con violazioni ripetute, la piattaforma può limitare o sospendere l'account venditore. È la stessa logica che applicano gli altri grandi marketplace.
Sopra le regole della piattaforma c'è la vigilanza del mercato. In Italia le autorità competenti possono controllare i prodotti immessi sul mercato, ordinarne il ritiro e applicare sanzioni. Il punto pratico è che il rischio commerciale immediato, cioè perdere visibilità o l'account, arriva di solito prima e fa più male di qualsiasi controllo.
Una sequenza per metterti in regola
Non partire dal testo del Regolamento. Parti dal tuo catalogo.
Prima, elenca quali dei tuoi prodotti rientrano davvero nell'ambito. Quasi tutti i beni di consumo ci rientrano; restano fuori alimenti, medicinali e poche altre categorie disciplinate da norme proprie. Se hai dubbi, il test rapido su /tools/am-i-affected ti dà una prima indicazione.
Poi, per ogni prodotto soggetto al Regolamento, stabilisci chi è l'operatore economico responsabile nell'Unione. Se lo fabbrichi tu in Italia, sei tu. Se lo importi o lo rivendi da un fornitore extra-UE, verifica che esista una persona responsabile a monte e procurati i suoi dati.
Quindi sistema ogni inserzione contro i quattro blocchi: dati del fabbricante, persona responsabile dove serve, identificazione del prodotto, avvertenze di sicurezza in italiano. Controlla che tutto sia visibile prima dell'acquisto e non nascosto in un allegato.
Infine occupati del prodotto fisico e dei documenti: l'etichettatura permanente secondo l'Articolo 9, la valutazione dei rischi e la documentazione tecnica da conservare dieci anni. È la parte che non vedi nell'inserzione, ma è quella che ti copre se qualcuno chiede.
Se vendi anche su altri marketplace, gli obblighi di fondo non cambiano: i nostri articoli su GPSR Amazon e GPSR Etsy entrano nei dettagli di ciascuna piattaforma. Quando vuoi predisporre i documenti senza ripartire da zero ogni volta, dai un'occhiata ai modelli.
Questo articolo è una guida generale, non una consulenza legale. Verifichi i Suoi obblighi con un professionista qualificato o la Sua persona responsabile.
Domande frequenti
- Devo inserire le informazioni GPSR in ogni singolo annuncio su eBay?
- Sì. Ogni inserzione deve riportare il nome, l'indirizzo postale e un recapito elettronico del fabbricante e, se il fabbricante è fuori dall'Unione, anche i dati della persona responsabile stabilita nell'UE. Le avvertenze di sicurezza del prodotto, quando ci sono, devono comparire in italiano, visibili prima dell'acquisto, non solo in un PDF da scaricare o dietro un link.
- Cosa succede se non inserisco i dati del fabbricante nel mio annuncio?
- eBay può rendere invisibile o rimuovere l'inserzione finché non completi i campi. In caso di violazioni ripetute può limitare o sospendere l'account venditore. È una regola contrattuale della piattaforma, applicata in automatico, e si aggiunge ai poteri della vigilanza del mercato prevista dal Regolamento (UE) 2023/988.
- Per i vestiti devo cucire un'etichetta con la persona responsabile?
- I dati di tracciabilità del fabbricante e, dove serve, della persona responsabile devono essere riportati in modo permanente sul prodotto. Quando questo non è possibile, vanno sull'imballaggio o su un documento allegato. Per un capo questo si traduce di solito in un'etichetta cucita o in un cartellino stabile, secondo l'ordine di priorità dell'Articolo 9. Non è una richiesta di eBay: è l'obbligo di tracciabilità del Regolamento.
- Vendo oggetti vintage. Sono esentato?
- Solo le vere antichità sono fuori dall'ambito del Regolamento. Per gli oggetti vintage di uso comune restano gli obblighi: devi indicare un operatore economico responsabile nell'Unione e fornire le informazioni di sicurezza applicabili. Se sei tu a venderli come professionista, l'inserzione deve riportare i dati richiesti come per qualsiasi altro prodotto.
- Le recensioni dei clienti contano come informazioni di sicurezza?
- No. Le recensioni non sostituiscono in alcun modo le informazioni di sicurezza obbligatorie. Le avvertenze e i dati di contatto vanno inseriti da te nei campi previsti da eBay o nella descrizione del prodotto, in italiano e visibili prima dell'acquisto. Il feedback degli acquirenti non ha alcun valore ai fini della conformità.
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