Skip to main content
Tutti gli articoliBasi del GPSR

GPSR Regolamento: riassunto pratico per le aziende

Cosa chiede davvero il GPSR (Regolamento UE 2023/988) a fabbricanti, importatori e distributori. Obblighi, documentazione tecnica, etichettatura e ruoli, spiegati senza giri di parole.

EUProof11 min di lettura
Tavolo di un magazzino con scatole di prodotti, etichette e documenti cartacei in revisione

Il Regolamento (UE) 2023/988, conosciuto come GPSR, e applicabile dal 13 dicembre 2024 e sostituisce la vecchia Direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti. Non e un aggiornamento marginale. Impone verifiche che prima erano implicite e che oggi devono essere documentate, tracciabili e dimostrabili. Se vende prodotti di consumo nell'Unione europea, la riguarda direttamente.

Questa guida le dice cosa deve fare in concreto, senza riassumere il testo articolo per articolo. L'obiettivo del regolamento e garantire un elevato livello di protezione dei consumatori, imponendo agli operatori economici un approccio preventivo. In pratica: il prodotto va valutato prima della vendita, documentato, reso tracciabile e monitorato anche dopo l'immissione sul mercato.

A chi si applica

Il GPSR si applica a tutti i prodotti di consumo immessi o messi a disposizione sul mercato dell'Unione, compresi quelli usati, ricondizionati o riparati. Vale per la vendita in negozio e per la vendita online, senza distinzioni: se gestisce un e-commerce o un'inserzione su un marketplace, gli stessi obblighi informativi che valgono per lo scaffale valgono per la sua scheda prodotto.

Un punto che genera molta confusione: non esiste alcuna esenzione per le piccole imprese o per i prodotti artigianali. Il fatturato e il volume non contano. Conta il ruolo che lei ricopre lungo la filiera.

Restano invece in genere fuori dall'ambito i file puramente digitali, come PDF ed ebook, che non sono prodotti fisici. Il software autonomo e un caso a parte, ancora discusso. Se vende beni materiali, il regolamento la riguarda comunque.

I ruoli: chi e responsabile di cosa

Il GPSR pone in capo agli operatori economici coinvolti, cioe fabbricanti, importatori e distributori, specifici obblighi di verifica della sicurezza del prodotto, informativi e di tracciabilita. Prima di capire cosa deve fare, deve capire chi e.

Fabbricante. Chi produce il bene, oppure chi lo fa produrre e lo vende con il proprio marchio. Attenzione a questo secondo caso: se acquista un prodotto da una fabbrica e ci appone il suo marchio, diventa fabbricante a tutti gli effetti. Tutte le responsabilita ricadono su di lei, indipendentemente da dove avvenga la produzione.

Importatore. Chi introduce nel mercato dell'Unione un prodotto fabbricato in un paese terzo. L'importatore verifica che il fabbricante abbia fatto la sua parte e aggiunge i propri dati di contatto.

Distributore. Chi mette a disposizione il prodotto sul mercato senza esserne fabbricante o importatore. Ha obblighi di verifica meno estesi, ma non nulli: deve controllare che il prodotto rechi le informazioni richieste e non distribuire cio che sa essere pericoloso.

La maggior parte degli operatori commerciali ha un obbligo concreto e ricorrente: informare i consumatori sulle caratteristiche del prodotto e sui rischi che presenta. Per approfondire la suddivisione dei ruoli e le definizioni, trova un quadro completo nella nostra guida al Regolamento (UE) 2023/988.

I quattro obblighi che contano davvero

Dietro al testo del regolamento ci sono quattro adempimenti concreti. Se li copre, e a buon punto.

1. La valutazione dei rischi

Ai sensi dell'Articolo 9, il fabbricante deve effettuare una valutazione dei rischi: un'analisi documentata di come il prodotto puo essere usato, anche in modi prevedibili ma scorretti, e di quali pericoli ne possono derivare. Buona notizia: per i prodotti coperti solo dal GPSR, questa valutazione puo svolgerla internamente. Non serve un ente esterno, a differenza di quanto accade per la marcatura CE di alcune categorie. Cattiva notizia: deve essere seria, non una formalita.

2. La documentazione tecnica

La valutazione dei rischi confluisce nella documentazione tecnica, che descrive il prodotto, i materiali, i test svolti e le misure adottate per renderlo sicuro. Questo fascicolo va conservato per dieci anni dall'immissione sul mercato e reso disponibile alle autorita su richiesta. Non e un documento da pubblicare: e la sua difesa nel caso in cui un'autorita di vigilanza del mercato apra un controllo.

3. L'etichettatura e la rintracciabilita

Sempre l'Articolo 9 chiede che ogni prodotto sia identificabile. In pratica, sul prodotto o sull'imballaggio devono comparire un numero di modello, di lotto o di serie, e il nome e l'indirizzo del fabbricante. Se il fabbricante e stabilito fuori dall'Unione, vanno indicati anche i dati della persona responsabile stabilita nell'UE. Questa e la parte che la maggior parte dei venditori dimentica, ed e tra le prime che le autorita controllano.

4. Le informazioni di sicurezza al consumatore

Il consumatore deve poter capire come usare il prodotto in sicurezza prima dell'acquisto. Servono avvertenze di sicurezza e istruzioni chiare, nella lingua del paese di vendita, sia sul prodotto sia sull'inserzione online. Una bella foto non basta: le avvertenze pertinenti devono essere visibili sulla scheda prodotto, non solo nella confezione fisica.

Cosa cambia rispetto alla vecchia Direttiva

Molti pensano di essere gia in regola perche vendevano gli stessi prodotti anche prima del 13 dicembre 2024. Il punto e che la precedente Direttiva fissava un principio generale di sicurezza, ma lasciava ampi margini su come dimostrarla. Il GPSR chiude quei margini.

La prima differenza e la centralita della prova documentale. Prima il prodotto doveva essere sicuro; ora deve essere sicuro e lei deve poterlo dimostrare con un fascicolo. La seconda e l'attenzione alla vendita a distanza: il regolamento dedica regole esplicite alle inserzioni online, che prima erano coperte solo per analogia. La terza e l'obbligo di un operatore economico stabilito nell'Unione per ogni prodotto, che blocca di fatto la vendita diretta da paesi terzi senza un referente nell'UE.

In sintesi, cambia poco il "cosa" e cambia molto il "come lo dimostro". Per chi vendeva online da fuori dall'Unione, pero, cambia anche il "se posso ancora vendere".

Un esempio concreto: un'inserzione online conforme

Immagini di vendere una lampada da tavolo prodotta per suo conto in Asia, con il suo marchio. In questo caso lei e il fabbricante. Ecco cosa serve perche l'inserzione regga a un controllo.

Sul prodotto e sull'imballaggio: il suo nome e indirizzo, un identificativo del prodotto come il numero di modello o di lotto, e le avvertenze di sicurezza nella lingua del mercato. Nel suo archivio: la documentazione tecnica con la valutazione dei rischi, conservata per dieci anni. Sulla scheda prodotto online: gli stessi dati di contatto, le avvertenze leggibili prima dell'acquisto e l'eventuale autodichiarazione richiesta dal marketplace.

Se invece la lampada e di un fabbricante estero e lei la rivende senza importarla in proprio, manca un anello: serve una persona responsabile stabilita nell'UE, i cui dati vanno indicati accanto a quelli del fabbricante. Senza quell'anello, l'inserzione non e conforme, per quanto sicuro sia il prodotto.

La dichiarazione di conformita: serve o no?

Qui circola parecchia confusione. Una dichiarazione di conformita formale e obbligatoria solo per i prodotti coperti dalla legislazione di armonizzazione, cioe quelli che richiedono la marcatura CE. Per i beni coperti solo dal GPSR, la legge non impone una dichiarazione formale.

Detto questo, molti marketplace chiedono comunque un'autodichiarazione o un'attestazione di sicurezza prima di pubblicare l'inserzione. Non e un obbligo di legge: e una condizione contrattuale della piattaforma. Se vende su un marketplace, le conviene preparare il documento a prescindere. Trova i dettagli nella nostra guida all'attestazione di sicurezza GPSR.

La persona responsabile per chi vende per conto di soggetti extra-UE

Uno dei punti piu rigidi del regolamento, all'Articolo 16, riguarda i marchi e i fabbricanti stabiliti fuori dall'Unione. Un prodotto non puo essere venduto nell'UE se non esiste un operatore economico stabilito nell'Unione che ne risponde. Il regolamento richiede quindi che i marchi extra-UE designino una persona responsabile con sede nell'UE.

Se la sua azienda e gia stabilita in Italia e produce o importa il bene, questo problema non si pone: il ruolo lo copre lei. Il nodo riguarda chi vende prodotti di un fabbricante estero senza essere importatore. In quel caso serve una persona responsabile nominata con mandato scritto. Solo come ultima istanza, quando non esiste alcun fabbricante, importatore o rappresentante autorizzato stabilito nell'UE, questo ruolo puo ricadere su un fornitore di servizi di logistica.

Una nota importante: EUProof genera i documenti di conformita di cui ha bisogno, ma non svolge il servizio di persona responsabile. Per capire se la sua attivita rientra negli obblighi, puo usare lo strumento Sono interessato?.

Cosa fare adesso, in ordine

Se deve mettere a posto un catalogo, proceda cosi.

Parta dal ruolo: stabilisca se per ciascun prodotto e fabbricante, importatore o distributore. Poi, per ogni articolo, prepari la valutazione dei rischi e raccolga la documentazione tecnica, chiedendo al suo fornitore i test e le schede mancanti. Quindi sistemi l'etichettatura, controllando che ci siano identificativo del prodotto, dati del fabbricante e, dove serve, della persona responsabile. Infine aggiorni le inserzioni con avvertenze e informazioni di sicurezza nella lingua corretta.

EUProof costruisce per lei la documentazione tecnica, la valutazione dei rischi e gli altri documenti richiesti, partendo dai dati del prodotto. Puo vedere quali modelli sono disponibili nella sezione modelli e documenti o capire da dove iniziare partendo dalla guida pratica al GPSR.

Le sanzioni non sono teoriche

L'introduzione del GPSR ha comportato nei paesi membri l'aggiornamento del regime sanzionatorio. Le violazioni possono comportare sanzioni significative, fino a conseguenze penali nei casi piu gravi. A queste si aggiunge il ritiro del prodotto dal mercato, fisico e online, ordinato dalle autorita di vigilanza del mercato.

Il messaggio di fondo e semplice: il GPSR sposta l'onere della prova. Non basta vendere un prodotto sicuro, bisogna essere in grado di dimostrarlo con documenti, in qualsiasi momento. Chi prepara la documentazione prima di un controllo affronta una richiesta delle autorita con un fascicolo in mano. Chi non l'ha preparata, la subisce.

Questo articolo è una guida generale, non una consulenza legale. Verifichi i Suoi obblighi con un professionista qualificato o la Sua persona responsabile.

Domande frequenti

Qual e il modo piu semplice per essere conformi al GPSR?
Compili la documentazione tecnica, inclusa la valutazione dei rischi. Si assicuri che l'etichetta riporti nome e indirizzo del fabbricante, e della persona responsabile se vende per conto di un soggetto extra-UE. Poi carichi queste informazioni sulla scheda prodotto del canale di vendita.
La mia azienda italiana deve nominare un rappresentante autorizzato?
No. Se la sua azienda e gia stabilita in Italia e produce il bene, e lei il fabbricante e puo fungere da persona responsabile. Il rappresentante autorizzato serve solo quando il fabbricante e stabilito fuori dall'Unione e decide di affidare il mandato a un soggetto stabilito nell'UE.
Cosa succede se vendo prodotti fabbricati in Cina con il mio marchio?
Se appone il suo marchio, diventa fabbricante a tutti gli effetti, con tutte le responsabilita che ne derivano. Deve comunque assicurarsi che la fabbrica cinese le fornisca la documentazione di conformita necessaria a costruire il suo fascicolo.
La valutazione dei rischi deve essere fatta da un ente esterno?
No. A differenza della marcatura CE per alcune categorie di prodotti, la valutazione dei rischi prevista dal GPSR puo essere svolta internamente dal fabbricante. Deve pero basarsi su un'analisi seria del prodotto e dei suoi usi prevedibili, ed essere conservata per dieci anni.
I prodotti devono essere ritirati dal mercato se non sono conformi?
Si. Le autorita di vigilanza del mercato possono ordinare il ritiro immediato dal mercato, fisico e online, di prodotti non conformi o pericolosi, oltre a sanzioni amministrative e, nei casi piu gravi, penali.

Ottenga i suoi documenti GPSR in pochi minuti.

Aggiunga il prodotto, scelga le lingue e scarichi la documentazione tecnica, la valutazione dei rischi e l'etichetta. Nessun team legale necessario.

Inizia gratisVedi i prezzi